Art. 2.

      1. Dopo l'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 143-bis - (Nomina di un commissario straordinario per le funzioni gestionali e amministrative dell'ente locale). - 1. Se, a seguito delle conclusioni della commissione di cui all'articolo 143, comma 3, emergono elementi che, pur giustificando la proposta di scioglimento, escludono qualsiasi coinvolgimento del livello di responsabilità politica degli amministratori dell'ente locale, il prefetto formula la proposta di nomina di un commissario straordinario che esercita anche le funzioni del direttore generale dell'ente locale ai sensi del presente testo unico, con poteri di avocazione delle funzioni gestionali, amministrative e finanziarie dei servizi interessati. Il prefetto invia la proposta al Ministro dell'interno, il quale provvede con proprio decreto.
       2. Il commissario straordinario nominato ai sensi del comma 1 esercita le funzioni per un periodo di diciotto mesi, indipendentemente dalle consultazioni elettorali amministrative, ovvero fino allo scioglimento del consiglio comunale o provinciale, nel qual caso subentrano le funzioni generali della commissione straordinaria nominata ai sensi dell'articolo 144, comma 3.
      3. Qualora nel corso della gestione dell'ente locale ai sensi del presente articolo emergano elementi in ordine al coinvolgimento di responsabilità del livello politico-amministrativo, il prefetto nomina la commissione straordinaria prevista dall'articolo 143, comma 3. L'eventuale nomina della commissione straordinaria di cui all'articolo 144, comma 3, sostituisce a tutti gli effetti la precedente nomina del commissario straordinario effettuata ai sensi del comma 1 del presente articolo».

 

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